Si propone un caso di species, che farà sicuramente giurisprudenza, sull’orientamento seguito dal Tribunale di Messina.
A. P. ha intimato atto di precetto a rilascio a P.S. in virtù della sentenza della Corte d’Appello che ha dichiarato la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita ta A.P. e P.S. e ha condannato P.S. – acquirente inadempiente – al rilascio dell’immobile.
Avverso il precetto, l’intimato ha proposto opposizione ex articolo 615 co. 1 cpc davanti al Tribunale di Messina, quale giudice della cognizione, chiedendo in via preliminare la sospensione dell’atto di precetto e dell’efficacia del titolo; il giudice ha accolto la domanda in via cautelare del giudice dell’opposizione nelle more della decisione sul merito.
Avverso tale provvedimento, A.P. ha proposto reclamo al Tribunale di Messina in composizione collegiale.
P.S. ne ha eccepito l’inammissibilità in forza di quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art 624 cpc ammette il reclamo soltanto nel caso del giudizio ai sensi dell’art 615 co. 2 cpc ovvero di “opposizione all’esecuzione”.
I riflessi in caso di adesione da parte dei Tribunali ad un orientamento piuttosto che ad un altro non sono di poco conto poiché nel caso di interpretazione più restrittiva della norma, il diritto a dare esecuzione al titolo può essere compresso fino alla conclusione del giudizio di cognizione con la sentenza che decide nel merito.
Il Tribunale di Messina ha ritenuto di aderire invece a quell’orientamento che sostiene l’ammissibilità del reclamo avverso l’ordinanza emessa a seguito di opposizione a precetto ai sensi del comma 1 dell’art 615 cpc.
Ha ritenuto di dover valorizzare l’abrogazione avvenuta con legge n. 52/2006 del rinvio esplicito contenuto nell’articolo 624 c.p.c al co. 2 dell’articolo 615 cpc ed ha ritenuto quindi che in assenza di una norma che circoscrive l’applicabilità del rinvio contenuto nell’art 624 cpc ad un solo comma, è implicito che la sua operatività è estesa anche all’opposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo.
Il Tribunale di Messina ha affermato che la pronuncia sulla sospensione dell’esecutività del titolo giudiziale abbia natura cautelare in quanto strumento anticipatorio del giudizio di opposizione e di garanzia nei confronti dell’opponente che nelle more del procedimento sul merito è tutelato dall’esecuzione tramite un provvedimento temporaneo ed inidoneo a passare in giudicato. Diversamente opinando d’altronde si creerebbe un’ ingiustificata differenza di tutela e lesione del diritto di difesa della parte che subisce la pronuncia sulla sospensione solo per il fatto che l’esecuzione non sia ancora iniziata.
Quindi non vi sono ragioni per escludere il doppio grado di giudizio che il nostro ordinamento prevede in via generale per le pronunce di natura cautelare tramite l’istituto del reclamo di cui all’articolo 669-terdecies c.p.c.